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Rapporti Regno Unito – UE post Brexit dal 2021

Avv. Raffaella Aghemo

4 Gennaio 2021

Come ben tutti sappiamo, il 31 gennaio del 2020, Il Regno Unito si è formalmente distaccato dall’Unione Europea; dopo questa decisione, è subentrato un periodo di transizione che partiva dal 1° febbraio dello scorso anno fino al 31 dicembre. Pertanto, dal 1° Gennaio di quest’anno, il Regno Unito è divenuto, a tutti gli effetti, un Paese Terzo, cioè è uscito dall’Unione Europea.

Il 24 Dicembre 2020, è stato siglato un accordo, denominato Accordo di commercio e cooperazione (Trade and Cooperation Agreement – TCA), atto a disciplinare aspetti significativi delle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’UE.

Questo accordo, per lo status assunto dal Regno Unito, è un trattato internazionale, disciplinato solo da normative internazionali, lasciando poco spazio all’applicazione del diritto dell’Unione, come avviene invece nel caso di altri accordi di libero scambio, che vigono nel territorio dell’Unione Europea e fuori di esso. In questo caso, il richiamo alle discipline internazionali, fa riferimento a due accordi, il GATT e il GATS, cioè gli Accordi Generali sul commercio e sulle tariffe e sugli scambi di servizi. La ratifica di questo accordo è prevista per il 28 febbraio 2021.

Il TCA si inserisce in un “pacchetto” di altri accordi integrativi tra le due realtà che comprendono anche:

  • un accordo di cooperazione nucleare;
  • un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate (l’accordo sulla sicurezza delle informazioni); e
  • una serie di dichiarazioni congiunte sulla cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari, le sovvenzioni, gli autotrasportatori e la dichiarazione di decisioni di adeguatezza.

La cooperazione, frutto di questo Accordo si basa su quattro punti nodali:

  • un accordo di libero scambio, senza precedenti;
  • una cooperazione economica, sociale ed ambientale in settori di comune interesse;
  • un nuovo quadro a salvaguardia della sicurezza dei cittadini;
  • un quadro di governance, che tuteli attraverso organi di controllo e commissioni arbitrali a risoluzione delle controversie.

L’Accordo di commercio e cooperazione è così strutturato:

  • disposizioni generali e istituzionali;
  • accordi economici (e disposizioni sugli scambi di beni e servizi e garanzie di parità di condizioni);
  • disposizioni in materia di applicazione della legge e cooperazione giudiziaria in materia penale; e
  • disposizioni sulla risoluzione delle controversie, valori fondamentali e misure di salvaguardia.

Gli organi a salvaguardia della corretta applicazione del presente accordo, tutti sotto la direzione di un esponente dell’UK e dell’UE, sono:

  • un Partnership Council per sorvegliare gli obiettivi prefissati dall’accordo e incentivarne l’attuazione;
  • un Trade Partnership Committee, Comitato che assiste il primo e supervisiona i successivi;
  • 10 Trade Specialised Committees and 8 Specialised Committees, comitati su specifiche aree di competenza e con facoltà di formare ulteriori sottocommissioni;
  • 4 gruppi di lavoro sotto la guida del relativo Comitato;
  • una Assemblea Parlamentare eventuale di Partnership, come forum di scambio di idee ed opinioni.

Non si è ancora decisa la frequenza di riunione dei singoli organi, ma è prevista almeno una volta l’anno.

Sebbene nel testo si assicuri che nessuna “frizione” o restrizione deriverà dall’applicazione del presente accordo, tuttavia esisteranno, ora, nuove discipline per il libero scambio delle merci, che prevedono:

  • nessuna tariffa di importazione o quota, o dazi doganali per le merci da e per il Regno Unito;
  • regole di origine, e cioè, affinché valga la prima regola, le merci devono essere identificate come provenienti dall’UK o dall’UE, attraverso regole per determinare le origini di un prodotto, che ruotano attorno a dove viene realizzata una certa proporzione dei componenti di un prodotto e dove viene assemblata:
  • prodotti sanitari e fitosanitari, per cui sarà previsto un “elenco nazionale” con particolari oneri su import/export;
  • formalità doganali che potrebbero essere semplificate da attestazioni ad operatori quali “operatore economico di fiducia” che potrebbero snellire le procedure standard:
  • valutazione di conformità dei prodotti, che non essendo stato reso univoco, abbisognerà di doppio controllo secondo i rispettivi standard.

Sui dati personali, la circostanza che il Regno Unito abbia recepito il GDPR all’interno della sua normativa, facilita le cose, sebbene, non essendoci ancora, ad oggi, formalmente, una “decisione di adeguatezza”, è tutto rinviato all’inserimento, nel TCA, di tale decisione, o altrimenti al 1° maggio (o 1° luglio) 2021. Pertanto le aziende possono continuare a trasferire dati da UE a UK per altri quattro o sei mesi, periodo entro il quale si auspica l’emanazione della dichiarazione di adeguatezza.

Riproduzione Riservata

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