I diritti della proprietà intellettuale e industriale sono destinati a promuovere l’innovazione e la creatività, punto fondamentale dell’economia europea.
Gli utilizzi dell’Intelligenza Artificiale saranno sempre più ampi e avranno un impatto enorme sulla nostra vita quotidiana, è pertanto necessario che a livello europeo venga adottato un quadro giuridico completo e lungimirante in maniera tale che sia coerente con i principi e gli standard dell’Unione, evitando la frammentazione tra livello europeo e singoli stati nell’ottica della certezza del diritto.
Le tecnologie di Intelligenza Artificiale si basano sulla creazione e l’esecuzione di programmi per elaboratore che, in quanto tali, possono trovare (anche) protezione autorale.
Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, dunque, continua a sollevare interrogativi circa la protezione dell’innovazione stessa e rispetto a quanto direttamente e autonomamente generato dalle stesse tecnologie di Intelligenza Artificiale che di per sé possono rappresentare una creazione industriale o artistica.
Intelligenza Artificiale e brevetti
La difficile brevettabilità di sistemi di Intelligenza Artificiale è da rintracciare nel fatto che le tecnologie di Intelligenza Artificiale sono considerate metodi matematici ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e in quanto programmi per elaboratore esulano da una protezione brevettuale; tuttavia tale protezione è rintracciabile nel caso in cui algoritmi, metodi matematici e programmi informatici integrino un’invenzione tecnica che apporti una nuova soluzione a un determinato problema tecnico (il cosiddetto effetto tecnico), è questa l’eccezione più rilevante in materia prevista dall’articolo 52, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.
Le innovazioni in materia di Intelligenza Artificiale sono brevettabili se una rivendicazione verte su un metodo che utilizza mezzi tecnici. Il brevetto tutela le invenzioni tecniche, vale a dire i prodotti che apportano una nuova soluzione tecnica a un determinato problema tecnico. Se gli algoritmi, i metodi matematici e i programmi informatici non sono brevettabili in quanto tali, possono essere integrati in un’invenzione tecnica che può essere brevettata.
È rilevante in materia di Intelligenza Artificiale tenere in forte considerazione il requisito dell’originalità del trovato per evitare l’incremento di opposizioni e il pullulare di giudizi di contraffazione in un settore, come quello dello sviluppo tecnologico, in forte crescita e competizione internazionale. Sempre in ambito brevettuale, non vanno dimenticate le difficoltà che si possono riscontrare nella redazione della descrizione della tecnologia utilizzata soprattutto laddove non possa essere garantita una compiuta trasparenza algoritmica. Per favorire l’innovazione sarebbe il momento di rendere effettivo il brevetto unitario che ridurrebbe i costi per le imprese interessate a proteggere l’invenzione in tutti i Paesi dell’Unione e consentirebbe la condivisione e la divulgazione delle tecnologie.
Intelligenza Artificiale e diritto d’autore
Le opere generate, anche autonomamente dall’Intelligenza Artificiale, dopo l’esperienza del quadro di Rembrandt hanno avuto un ulteriore impulso a dimostrazione che i sistemi di Intelligenza Artificiale possono evolvere, anche in modo imprevedibile, e generare autonomamente opere culturali e creative, con un contributo minimo da parte dell’uomo.
Riconoscere che l’Intelligenza Artificiale è in grado di svolgere attività prima di appannaggio esclusivo dell’essere umano, soprattutto in tema di creazioni intellettuali, significa ammettere che una creazione generata dall’Intelligenza Artificiale possa costituire un’opera tenendo conto del risultato creativo piuttosto che del processo di creazione.
Protezione e titolarità dei diritti in Europa
La titolarità dei diritti continua ad essere di spettanza della persona fisica. Riconoscere la paternità del trovato direttamente in capo all’Intelligenza Artificiale (in forza di una neutralità di genere) se da un lato consentirebbe di superare difficoltà tutt’altro che convenzionali dall’altro aprirebbe scenari incerti e di difficile gestione. Si tratta quindi di uno scenario decisamente futuristico che la Commissione JURI del Parlamento Europeo nella seduta del 12 e 25 maggio u.s. ha decisamente scartato.
A livello europeo, dunque si sta valutando l’opportunità di attribuire il diritto d’autore di una tale creazione alla persona fisica che la elabora e la pubblica legalmente, nella misura in cui lo sviluppatore, o gli sviluppatori, delle tecnologie soggiacenti siano favorevoli a tale uso.
Tale ragionamento sarebbe in linea con il regime europeo per la protezione dei “dati opera“, i quali possono essere impiegati come parte dei dati di addestramento delle tecnologie di Intelligenza Artificiale che generano creazioni secondarie, anche a fini commerciali, purché un tale impiego non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti.
Attuale orientamento finalizzato ad un’armonizzazione europea
Attualmente l’orientamento è di non dotare di personalità giuridica le tecnologie di Intelligenza Artificiale e di perseguire una piena armonizzazione in ambito europeo ammodernando i diritti già esistenti.
Una soluzione, che potrebbe risultare, a dispetto delle intenzioni, poco lungimirante, considerata l’attuale durata della protezione autorale. Il rischio concreto sarebbe quello di minare l’innovazione perché le norme attuali in materia di protezione autorale rischiano di frenare l’innovazione.
A livello europeo esiste sicuramente un quadro solido e consolidato in materia di proprietà intellettuale ma il sistema attuale è troppo costoso e troppo frammentato; bisogna renderlo più efficace e, soprattutto, va adattato alle sfide del digitale se si vuole concorrere con Cina e Stati Uniti.
Se dunque si ravvisa un approccio europeo votato alla fiducia di tecnologie basate su sistemi di Intelligenza Artificiale continua ad essere valorizzato e salvaguardato l’approccio antropocentrico anche sulle questioni della protezione dei diritti di proprietà intellettuale in ambito di tecnologie basate su sistemi di Intelligenza Artificiale
L’assegnazione automatica dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di una creazione generata dall’Intelligenza Artificiale alla persona fisica proprietaria dell’algoritmo, del programma o, più in generale dei mezzi per realizzare il trovato o l’opera può generare una finzione, considerato che non si tratterrebbe dell’effettivo inventore o autore dell’opera e, quindi, non è detto che tale approccio sia il modo migliore di procedere.
Siamo ancora lontani da una compiuta regolamentazione in materia di Intelligenza Artificiale in grado di includere in modo trasversale e aggiornato la poliedricità e l’innovazione normativa che richiede tale settore.
by Avv. Cecilia Trevisi

