Diritto all’innovazione ed emozioni umane
La nostra società dovrà presto abituarsi a convivere con robot, androidi, sistemi operativi intelligenti. Tutte queste nuove realtà e nuove forme di relazione con l’uomo che cosa hanno a che fare con l’innovazione nel campo del diritto?
Esiste, infatti, (a) un diritto delle innovazioni, che, interessa, da un lato, (a.1.) la progettazione, la brevettabilità, la produzione di entità artificiali, dall’altro, (a.2.) interessa le entità artificiali in sé, disciplinando le azioni di queste entità, in quanto agenti.
Ma, accanto al diritto delle innovazioni, esiste (b) l’innovazione del diritto, dove rileva capire come le innovazioni tecnologiche stanno modificando e come modificheranno sempre più il diritto e il processo decisionale giudiziario. In questo campo, gli aspetti psicologici e sociologici della relazione tra le persone e le nuove modalità della pratica giuridica avranno un ruolo cruciale.
Con lo sviluppo di robot e intelligenza artificiale nella società, l’effetto perturbante agirà sempre più sulle persone e il diritto dovrà fare i conti con questo tipo di emozione. Il diritto, insomma, dovrà prendere in considerazione l’impatto psicologico, individuale e collettivo, che dispositivi dotati di alti livelli di intelligenza artificiale e di capacità meta cognitive (come la percezione di concetti astratti, nel caso di learning-machines nell’ambito giuridico) avranno nella pratica giuridica. Un tentativo di risposta a tali questioni deve prendere le mosse dal rapporto tra emozioni e diritto.
1. La relazione tra emozioni e diritto. L’influenza delle emozioni sui processi decisionali
Un campo interessante e relativamente nuovo della ricerca interdisciplinare è rappresentato dagli studi sul rapporto tra diritto ed emozioni, in cui è messo seriamente in discussione il nucleo delle presunzioni alla base della legalità moderna, vale a dire che ragione ed emozione siano aree completamente differenti.
L’influsso delle emozioni sulle dinamiche processuali in generale, e sui processi decisionali, in particolare è stato un tema tutt’altro che trascurato, soprattutto nel versante delle ricerche di psicologia e del comportamento. Gli studi si sviluppano in un duplice ambito: quello metodologico ed epistemologico, e quello della pratica giuridica e del processo.
Sul versante metodologico ed epistemologico, le ricerche si riferiscono alla specificità del nesso fra emozioni e diritto; sul versante più pratico, si riferiscono al ruolo che giocano le emozioni nella formazione dell’opinione della giuria o dei giudici nel giudizio di attribuzione di responsabilità, oppure all’effetto condizionante provocato dall’esibizione di elementi di prova scioccanti, o provocato dalla reazione emotiva delle vittime di reati.
Recentemente, gli studi sul processo decisionale dei giudici, svolti sulla base delle tecniche di neuro-imaging messe a punto dalle neuroscienze, hanno affrontato il problema della misurazione del tasso di influenza delle emozioni sui processi decisionali. Alcune risultanze evidenzierebbero che, ad un incremento dello stimolo emotivo, si assocerebbe un sensibile calo di efficacia dei processi decisionali; nel caso di una giuria, ciò porterebbe, ad esempio, all’acuirsi delle tendenze punitive. Questa linea di studi riguarda soprattutto il problema dell’ammissibilità o meno nelle aule di giustizia di elementi di prova a forte carica emotigena.
Per quanto possa essere interessante, questo tipo di approccio attribuisce alle emozioni un ruolo ausiliario o, al peggio, di disturbo rispetto ai processi cognitivi che dovrebbero sorreggere le decisioni. Pur trattandosi di una prospettiva legittima e conforme a un radicato senso comune, essa non pare tener conto degli studi di alcuni neuroscienziati, fra cui spicca senz’altro Antonio Damasio.
Damasio ha studiato l’incidenza della sfera emotiva nel funzionamento della razionalità pratica, cioè di quel tipo di ragione che consente di operare le scelte più opportune e di adottare i comportamenti più adeguati, sia per ottenere utilità e benessere personali, sia vantaggi e approvazione sociali. Secondo il neurologo portoghese, le emozioni sono un elemento costitutivo di quel tipo di conoscenza che sta alla base delle scelte e delle decisioni: l’emozione, infatti, non distorcerebbe la nostra capacità di giudizio, ma piuttosto la metterebbe nelle condizioni di operare al meglio delle sue possibilità. Se questo è vero, occorre ripensare al ruolo delle emozioni e considerarle non semplicemente come difetti di razionalità, ma anche come un modo caratteristico di apprendere le cose del mondo.
2. Potrebbe un robot essere un giudice?
Recenti studi di neurobiologia, poi, hanno sorprendentemente mostrato che, quando un giudice decide le cause, attiva in special modo la amigdala, che è l’area del cervello dedicata alle emozioni. Questa scoperta, alla luce degli studi di Damasio, non deve turbarci. In linea con questi studi, Julia Haenni sostiene che la decisione giuridica comprende una fase di prevalutazione dei fatti, in cui il giudice seleziona le circostanze che ritiene più rilevanti per decidere il caso. In questa fase, la selezione dei fatti giuridicamente rilevanti della fattispecie avverrebbe per via spontanea e intuitiva. Si tratta del fenomeno della comprensione pre-razionale del processo decisionale. Solo in seguito verrebbero compiuti dal giudice atti razionali di ragionamento. Questo approccio fenomenologico concepisce dunque la decisione giuridica come un processo a due fasi: (i) inizialmente, vi sarebbe la constatazione dei fatti attraverso la percezione affettiva e (ii) solo in seguito verrebbe coinvolto il ragionamento razionale. Pertanto, alla base delle decisioni giuridiche – e come priorità – vi sarebbe la cognizione affettiva.
Secondo Julia Haenni, affermare la priorità della percezione affettiva non comporta che a detta percezione affettiva consegua un giudizio arbitrario, nemmeno nel contesto giuridico; piuttosto, mostra che una certa attività di giudizio è già presente nella fase di selezione dei fatti rilevanti. Inoltre, le decisioni giuridiche non sarebbero determinate solo dalle leggi, dai precedenti giurisprudenziali e dai metodi giuridici d’interpretazione; le decisioni sarebbero, in vari casi, influenzate anche dalla specifica qualità morale e dalla competenza delle persone che applicano il diritto.
Juridical decisions are not influenced exclusively by codified law, precedents, and juridical methods of interpretation; they are in various cases also influenced by a specific moral competence by the person applying the law. In a positive sense, this statement recalls the idea that all those who apply the law […] contribute to the identification of just solutions. (Haenni 2012, p. 379).
Queste premesse evidenziano, grazie alle ricerche neuro-scientifiche, un mutato paradigma del diritto penale e determinano la necessità di una nuova valutazione delle dinamiche di cognizione e decisione processuale, che riconosca il ruolo centrale delle emozioni.
Stefano Fuselli e Ombretta Di Giovine sostengono la funzione centrale nel processo della sfera dell’emotività, ritenendo che la «reazione emotiva», o “pelle d’oca” costituirebbe «l’unica verità oggettiva cui vale la pena di aggrapparsi». Sarebbe, infatti, l’intuizione, più che l’argomentazione logica e coerente, ad avere il pregio di veicolare, nella maggior parte dei casi, la buona cognizione e la buona decisione. Insomma, potremmo dire che resta ancora vero quello che Oliver Wendell Holmes Jr. scrisse nel noto passaggio del suo The Common Law (1881):
The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuition of public policy, avowed or unconscious, even the prejudice which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. (Holmes 1881).
Se quindi le emozioni giocano tanta parte – nel bene o nel male – nel ragionamento giuridico e nel procedimento decisionale dei giudici, si potrà mai devolvere un processo a un sistema intelligente, dotato della conoscenza di dati legislativi, giurisprudenziali e dottrinari di tale ampiezza di cui mai nessun giudice umano, né giuria né collegio giudiziario potrà disporre? Se si considerano le emozioni come un fattore di disturbo per la corretta applicazione del diritto, demandare a un robot una decisione giudiziale eliminerebbe l’interferenza emozionale e potrebbe non peggiorare, se non migliorare, la qualità razionale del processo decisionale umano. Ma, se condividiamo l’idea che le emozioni contribuiscono a decisioni equilibrate, un sistema intelligente che agisca come un giudice non potrebbe dare buone soluzioni giuridiche, almeno fino a quando i robot non saranno in grado di provare emozioni.
Estratto da: Il perturbante (Das Unheimliche). Da Freud ai sistemi intelligenti, in: “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto” 4, 2018; The Freudian Uncanny Effect: The Case of Intelligent Systems, in Amedeo Santosuosso, Oliver R. Goodenough, Marta Tommasi (eds.), The Challenge of Innovation in Law. Pavia University Press, Pavia, 2015.
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