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La protezione del segreto commerciale per favorire la competitività tra imprese

Avv. Cecilia Trevisi

3 Agosto 2020

La direttiva Trade Secret 2016/943/UE, convertita in Italia con il D.lgs. 63/2018 che ha modificato l’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, annovera l’informazione tra le risorse imprenditoriali. Nel contesto della “quarta rivoluzione industriale” che ha comportato la creazione di nuovi modelli di business che prevedono l’uso di risorse finanziarie destinate all’innovazione, la direttiva 943/2016 riconosce ai segreti commerciali una protezione complementare a quella brevettuale con la diretta conseguenza che viene incentivata la ricerca e le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, incrementano la loro competitività commerciale.

L’obiettivo perseguito dalla direttiva è quello di creare una tutela armonizzata dei segreti commerciali, garantendo una maggiore protezione dello sfruttamento di conoscenze contro l’utilizzo o la divulgazione illecita da parte di altri soggetti, e, quindi, potenziando l’effetto deterrente.

Finalità perseguita in primis dalla ricerca di una univoca definizione di segreto commerciale per cui “commerciale” comporta un’idoneità dell’informazione a essere utilizzata nel mercato.

L’informazione rappresenta quindi una risorsa avente di per sé un autonomo valore di scambio. Una conoscenza che seppur segreta è in grado di essere oggetto di transazioni o, ad esempio, di essere conferita quale apporto al capitale in una società.

Affinché un’informazione o una conoscenza sia tale da essere qualificata come segreto commerciale è  necessario che siano rispettate tre condizioni:  non si tratti di informazioni note, abbiano un valore economico e siano sottoposte ad adeguate misure di segretazione.

Quella offerta dalla disciplina dei segreti commerciali è di fatto un rafforzamento di tutela applicata non solo alle informazioni di carattere innovativo o legate all’esperienza tecnica ma anche alle informazioni di carattere meramente commerciale, il cosiddetto “know how aziendale” (quali le strategie di marketing, le liste clienti profilate etc. – recentemente: Trib. di Firenze, ord. 24 luglio 2020). In sostanza viene riconosciuta una nuova privativa che si affranca dalla disciplina concorrenziale e che è destinata a trovare applicazione concreta nell’ambito dell’intelligenza artificiale, fatta eccezione per i sistemi complessi di deep learning il cui livello di complessità è tale da non riuscire a trovare, allo stato, alcun protezione proprio perché l’informazione che caratterizza tali sistemi di reti neurali non è nota.

Importante punto di svolta sono i destinatari della disciplina: non solo imprese ma anche enti non commerciali, consorzi e persone fisiche.

Il segreto commerciale non viene quindi solo protetto nell’ambito dei rapporti concorrenziali tra imprese. Questo significa che anche una persona fisica che detiene legittimamente un secreto commerciale può cederlo a svariato titolo; allo stesso modo un’impresa può difendersi dall’uso colpevole o di colpevole ignoranza nell’uso illecito dei propri segreti commerciali da parte di persone fisiche. Solo la completa buona fede esclude l’illiceità della condotta.

Il rischio di tale estensione nella tutela del secreto commerciale riguarda la compressione della circolazione delle conoscenze con la conseguente creazione di monopoli informativi a durata illimitata.

Resta tuttavia lecito il reverse engineering e l’uso o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti  dalla legge. In sintesi, la protezione del segreto commerciale trova il suo limite nella tutela dell’interesse pubblico.

Nessuna strumentalizzazione nella tutela dei segreti commerciali per limitare e/o ostacolare la mobilità dei dipendenti. Rigore, invece, in ambito processualistico: divieto – su espresso ordine del giudice – per i Consulenti Tecnici, le parti e loro rappresentanti, i difensori, il personale amministrativo, i testimoni di rilevare i segreti commerciali oggetto del procedimento anche per il periodo successivo alla conclusione del giudizio.

Per il diritto interno, prescrizione di cinque anni (e non i sei indicati dalla Direttiva) per esercitare le azioni a tutela della violazione dei segreti commerciali.

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